marzo 10, 2010     |
AITI LAZIO - REGOLAMENTO

ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto è costituita la Sezione AITI – Lazio, i cui scopi si rifanno all’art. 3 del suddetto Statuto.

 

ART. 2 - SEDE E RAPPRESENTANZA

La Sezione AITI-Lazio ha sede  presso la Presidenza Regionale e il Presidente ne ha rappresentanza.

  

ART. 3 - FONDI

Le entrate della sezione sono costituite da:

- quote associative ordinarie e straordinarie pagate dai soci;

- finanziamenti;

- donazioni.

Il bilancio preventivo destinerà i fondi secondo le seguenti voci :

- spese ordinarie;

- spese straordinarie.

Le spese ordinarie sono tutte quelle necessarie per il regolare funzionamento dell’Associazione, compresa la pubblicazione del bollettino regionale e la partecipazione del Presidente o suo delegato, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.). Sono straordinarie tutte le spese di rappresentanza, pubblicità e attività che si rendano utili o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali e, a seconda del caso, deliberate dal C.D.R. o dall’Assemblea.

 

ART. 4 - SOCI

A norma dell’art. 5 dello Statuto, gli iscritti alla Sezione AITI – Lazio possono essere

- soci ordinari;

- soci praticanti;

- soci onorari;

- soci aggregati.

  

ART. 5 - PROCEDURE DI AMMISSIONE

Per la documentazione e i requisiti si fa espresso riferimento a quanto stabilito dall’art. 6 dello Statuto vigente e dalle relative Disposizioni di Attuazione. Oltre alla documentazione di rito si richiedono tre foto-tessera, di cui una autenticata. Tutti i documenti possono essere prodotti in carta libera ove la legge lo consenta.

SOCI ORDINARI

TRADUTTORI

La documentazione prescritta deve essere inviata dall’aspirante socio al Presidente Regionale che la sottopone all’esame del Consiglio Direttivo Regionale (C.D.R.). Il Presidente, o suo delegato, informa l’aspirante del parere espresso dal C.D.R. e, in caso di parere favorevole, invia contestualmente l’apposita scheda per la richiesta della prova di ammissione che deve essere restituita al Presidente, o suo delegato, debitamente compilata e accompagnata dalla tassa di iscrizione all’esame non restituibile.

Successivamente il candidato deve essere convocato con ragionevole preavviso per sostenere la prova a norma delle Disposizioni di Attuazione dello Statuto.

L’esito della prova deve essere comunicato per iscritto e, se positivo, dà luogo all’iscrizione previo pagamento delle quote previste.

TRADUTTORI EDITORIALI

Il traduttore editoriale può inviare al Presidente il curriculum e le pubblicazioni senza la documentazione prescritta. Se il C.D.R. esprime una valutazione positiva dei test prescritti il candidato viene invitato a integrare la documentazione e successivamente a pagare le quote previste.

INTERPRETI DI SIMULTANEA E/O CONSECUTIVA

Il candidato deve presentare tutta la documentazione prevista al Presidente che la sottopone al C.D.R. Il parere favorevole equivale all’ammissione a Socio Ordinario che va perfezionata con il pagamento delle quote previste.

INTERPRETI DI TRATTATIVA

Per questo candidato si segue la procedura prevista per il traduttore.

SOCI PRATICANTI

Ferma restando la limitazione ai soli titoli specificati dalle Disposizioni di Attuazione dello Statuto, si segue la procedura prevista per i traduttori con l’esclusione della prova di ammissione. Il praticante non paga la tassa di iscrizione.

PROVE DI AMMISSIONE

Le prove di ammissione così come previste dalle Disposizioni di Attuazione si svolgono nella sede e nelle date all’uopo stabilite dal C.D.R. in seduta ordinaria. Le sessioni si tengono nei mesi di marzo e ottobre.

COMMISSIONE ESAMI

La Commissione è composta da almeno tre membri, uno dei quali ha funzione del Presidente della Commissione e di referente al C.D.R., nominati dal C.D.R. e scelti tra i consiglieri o tra i soci. La Commissione ha il compito di organizzare le sessioni di prove di ammissione, di provvedere al reperimento dei testi necessari, da sottoporre al C.D.R. per la scelta definitiva, e di curare la distribuzione per la correzione.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice viene nominata di volta in volta sulla base di un elenco di soci e non soci esperti nelle varie lingue e materie. Almeno uno dei membri deve essere esperto della lingua e della materia richieste dal candidato. Il numero dei componenti la Commissione varia a seconda del numero dei candidati. Le prove corrette, complete di giudizio scritto, vanno consegnate al Presidente della Commissione esami e sottoposte alla valutazione del C.D.R., che stabilisce l’ammissione o la non ammissione del candidato.

L’aspirante o il candidato non ammesso può ripresentare la domanda di ammissione trascorsi due anni dalla decisione negativa.

 

ART. 6 - TASSE E QUOTE

L’ammontare della tassa di iscrizione per i nuovi soci e delle quote associative viene fissato annualmente dall’Assemblea regionale ordinaria su proposta del C.D.R. I pagamenti vanno effettuati alla Tesoreria Regionale nei termini previsti dallo Statuto (art. 7) e secondo la procedura indicata dal C.D.R. con lettera circolare i soci.

Dopo la scadenza del 31 marzo, i soci che non abbiano provveduto al versamento della quota devono essere informati del loro stato di morosità con lettera semplice; coloro che alla data dell’Assemblea annuale risultino ancora morosi sono sospesi dal diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione. Qualora al 31 dicembre dell’anno di riferimento non abbiano ancora provveduto a regolare la propria posizione, sono considerati decaduti.

  

ART. 7 - DOVERI DEI SOCI

Fermo restando l’obbligo di osservanza dei doveri di cui all’art. 8 dello Statuto, i soci sono tenuti anche a :

- osservare lo Statuto, il Regolamento nazionale e quello regionale e le delibere degli organi sociali;

- cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli stessi;

- provvedere al pagamento delle tasse e quote ordinarie e straordinarie entro i termini stabiliti;

- provvedere entro i termini stabiliti dal C.D.R. all’invio della dichiarazione di non incompatibilità con l’art. 5 ultimo comma dello Statuto.

 

ART. 8 -ORGANI DELLA SEZIONE REGIONALE

Gli Organi della Sezione sono:

- l’Assemblea generale;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente – Vicepresidente;

- il Tesoriere;

- il Collegio dei Sindaci – Probiviri.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito. 

 

ART. 9 -ASSEMBLEA

L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci e si riunisce ordinariamente una volta l’anno entro la fine di maggio e straordinariamente su richiesta del C.D.R. o di un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota. L’avviso di convocazione viene diramato dal Presidente per iscritto almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione e deve contenere giorno, ora e luogo nonché l’O.d.G.

L’Assemblea ordinaria discute e delibera:

- sulla relazione del Presidente;

- sul bilancio consuntivo e preventivo, nonché sulla relazione annuale del Tesoriere;

- su qualsiasi argomento messo all’O.d.G.

L’Assemblea straordinaria discute e delibera:

- sulle modifiche al Regolamento Regionale;

- su quant’altro ritenuto necessario.

 

ART. 10 - VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice (50% 1) dei soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3 e in seconda convocazione 1/3 dei soci aventi diritto al voto.

 

ART. 11 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I soci in regola con il pagamento delle quote hanno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altro socio avente diritto al voto al quale conferiscono una delega scritta. Un socio non può detenere più di tre deleghe.

 

ART. 12 - VOTAZIONI

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano, le espressioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali sono invece a scrutinio segreto. Hanno diritto dio voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote dell’anno immediatamente precedente e i nuovo soci sulla base di un apposito elenco stilato dal tesoriere. Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere dell’Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza di 2/3 dei presenti e votanti.

 

ART. 13 - ELEZIONI

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni quattro anni nel corso dell’Assemblea ordinaria. Ogni socio ordinario in regola con i pagamenti può avanzare la propria candidatura che deve essere presentata per iscritto al Presidente uscente entro il 31 marzo dell’anno di scadenza del mandato del Consiglio in carica. Il giorno delle elezioni, l’Assemblea nomina una Commissione elettorale composta da un Sindaco e da due soci che non siano candidati. Le votazioni si svolgono per scrutinio segreto su schede appositamente predisposte e controfirmate da un membro della Commissione elettorale. Alla chiusura del seggio la Commissione procede allo spoglio palese e stila il verbale delle elezioni: risultano eletti quei candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. I neo eletti si riuniscono immediatamente dopo la seduta elettorale per procedere alla distribuzione delle cariche che assumeranno il 1 gennaio dell’anno successivo. Fino a quella data potranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del C.D.R. uscente.

 

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D.R. resta in carica 4 anni e si compone di 5 o 7 membri in proporzione al numero dei soci. Il C.D.R., all’atto della convocazione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche, deve stabilire se elevare a 7 o viceversa riportare a 5 il numero de membri. Il C.D.R. si riunisce in via ordinaria quattro volte l’anno su convocazione del Presidente, e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o la metà più uno dei Consiglieri lo ritengano opportuno. Le riunioni del C.D.R. sono valide se è presente la maggioranza semplice dei Consiglieri. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consigliere che non intervenga, salvo valido e comprovato motivo, a tre sedute consecutive è ritenuto decaduto. Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di Consigliere, subentra il primo dei non eletti.

 

ART. 15 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Il C.D.R. discute e delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione annuale del Tesoriere;

- su tutte le questioni relative all’attività della Sezione regionale nei limiti dello Statuto, del presente Regolamento e delle direttive generali dell’Assemblea Nazionale e Regionale e del C.D.N.;

- sull’ammissione dei soci;

- sulla decadenza, esclusione od espulsione dei soci nei termini previsti dall’art. 9 dello Statuto e su tutte le questioni che ciascuno dei membri riterrà di proporre. Provvede a dirimere eventuali controversie tra i soci e a suggerire possibili soluzioni in caso di controversie tra soci e terzi.

 

ART. 16 - CARICHE SOCIALI

PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione Regionale e ne dirige l’attività in conformità con le delibere del C.D.R. e dell’Assemblea. Presiede, assistito dal Segretario, tutte le riunioni e nomina tutte le commissioni che si rendono necessarie per il conseguimento degli scopi sociali. Fa parte di diritto di tutte le Commissioni e ha potere di firma sul conto bancario intestato all’Associazione.

VICEPPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica fino alla scadenza demandato.

TESORIERE

Il Tesoriere provvede all’amministrazione del patrimonio e dei fondi della Sezione Regionale in esecuzione del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea e/o delle delibere del C.D.R. Cura le entrate e uscite. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale da porre a disposizione dei Sindaci unitamente alle scritture contabili almeno 15 gg. prima dell’Assemblea regionale. Sottopone i bilanci e la relazione all’esame del C.D.R. e all’approvazione dell’Assemblea. Deposita i fondi presso una banca approvata dal C.D.R. e ha potere di firma. Può nominare un vice tesoriere scelto tra i Consiglieri eletti.

 

ART. 17 - IL SEGRETARIO

Il Segretario viene scelto dal Presidente tra i Consiglieri eletti o tra i soci ordinari e può essere sostituito, sentito il parere del C.D.R. Custodisce tutti i documenti dell’Associazione, redige e conserva i verbali di tutte le riunioni ufficiali e cura la corrispondenza. Il Segretario non ha diritto di voto.

 

ART. 18 - COLLEGIO DEI SINDACI E PROBIVIRI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci ordinari in occasione del rinnovo delle cariche sociali. I Sindaci restano in carica quattro anni, devono intervenire, pena la decadenza, alle riunioni del C.D.R. senza diritto di voto. Hanno anche funzioni di Probiviri. Al proprio interno il Collegio deve eleggere un Presidente. Le funzioni dei Sindaci e dei Probiviri sono le medesime previste dagli artt. 26 e 27 dello statuto. La carica di Sindaco-Proboviro non è cumulabile con altra carica all’interno della Sezione Regionale e comporta l’impossibilità di esercitare il voto per delega di altri soci. Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di Sindaco-Proboviro, subentra il primo dei non eletti.

 

ART. 19 - COMMISSIONI

Il Presidente, con l’approvazione del C.D.R., nomina due commissioni permanenti:

AZIONE INTERNA

Questa commissione, e relative sottocommissioni, si occupa di incrementare la conoscenza tra i soci, di promuovere e organizzare attività incontri, servizi e quant’altro possa essere utile per il raggiungimento degli scopi sociali. Impiega annualmente le eventuali eccedenze di bilancio per almeno un’attività (conferenze, convegni, acquisto di libri o attrezzature, ecc.) utile all’Associazione, sentito il parere del C.D.R.

AZIONE ESTERNA

Questa commissione, e relative sottocommissioni, si occupa dei rapporti con l’esterno, di organizzare raccolte di dati, di mantenere e incrementare i contatti con le altre sezioni regionali, con le altre Associazioni di traduttori e Interpreti italiane e straniere, con le Istituzioni pubbliche e private.

 

Le commissioni e le sottocommissioni saranno composte da soci ordinari e praticanti e avranno dei responsabili di attività che faranno capo al C.D.R.

 

ART. 20 - DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

I soci che si rendano inadempienti agli obblighi di cui all’art. 7 del presente Regolamento sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del C.D.R. e su iniziativa dello stesso. Le sanzioni sono pronunciate dal C.D.R. previa audizione dell’interessato. Esse sono:

1. l’avvertimento;

2. la censura;

3. la proposta di esclusione ex art. 9 comma 5 dello Statuto;

4. la proposta di espulsione ex art. 9 comma 5 dello Statuto.

 

L’avvertimento si infligge nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità. è rivolto oralmente dal Presidente e se ne redige verbale.

La censura si infligge nei casi di abusi o di mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

Il cumulo delle sanzioni di cui ai nn. 1 e 2 può dare luogo alla deliberazione delle proposte di cui ai nn. 3 e 4.

Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l’interessato sia stato invitato con raccomandata A/R a comparire davanti al C.D.R. per presentare le proprie discolpe. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta, devono essere motivati e notificati entro 30 gg. dall’adozione.

 

ART. 21 - EMENDAMENTI

Il presente Regolamento può essere emendato con la maggioranza relativa (i 2/3) dei votanti in sede di Assemblea straordinaria purché l’argomento sia all’O.d.G.

 

ART. 22 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Sezione regionale ex art. 25 dello Statuto, il C.D. R. nomina un liquidatore che provvede alla destinazione da dare alle attività patrimoniali e al reperimento dei fondi necessari per coprire eventuali passività.

 

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si a riferimento allo Statuto.

 

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